Statuto

STATUTO
REGOLAMENTO DEL CONSORZIO ALLEVAMENTO RAZZE CAPRINE SVIZZERE
TI

I.Denominazione – Scopo – Sede

Art. 1.
Con il nome di consorzio allevamento razze caprine svizzere è costituito un consorzio ai sensi delle disposizioni federali (Federazione Svizzera Allevamento Caprino in seguito detto F S A C ).

La sede del Consorzio è il domicilio del Tenitore del Libro genealogico.

Lo scopo del consorzio è quello di migliorare attraverso la selezione il bestiame di tutte le razze riconosciute dalla F S A C e collaborando nel settore caprino.

Art. 2.
Su delega della FSAC il consorzio acquista la personalità giuridica al momento dell‘approvazione degli statuti da parte dell’assemblea.

II. Soci

Art. 3.
La qualità di socio si acquista con l‘ammissione ed iscrizione nel registro dei soci e il pagamento della quota sociale.

Art. 4.
Tutti gli allevatori di una regione che operano in una comune area economica,facente parte di un cantone o di un cantone limitrofo,possono far parte del Consorzio.

Art. 5.
Le domande di ammissione devono essere inoltrate per iscritto al Comitato al più tardi 15 giorni prima dell‘assemblea generale.

Art. 6.
La qualità di socio si perde:

a) con le dimissioni,
b) con la radiazione per trasferimento del domicilio fuori Cantone,
c) con il decesso,
d) con l‘esclusione,
e) con il mancato pagamento della quota sociale

Art. 7.
Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Comitato. Divengono effettive con la fine dell‘esercizio in corso.

Art. 8.
In caso di decesso di un socio, gli eredi che con lui convivevano ne esercitano i diritti fino allo spirare dell‘esercizio in corso. Gli stessi possono chiedere, entro questo periodo, di subentrare nei diritti del defunto senza pagamento della quota sociale, osservando le modalità previste dagli art. 5 e 6.

Art. 9.
Per gravi motivi l‘assemblea, su proposta del Comitato, può decidere l‘esclusione di un socio.

Art. 10.
Chi cessa di far parte del Consorzio (vedi art. 6.) perde qualunque diritto sul patrimonio sociale.

Art. 11.
I soci hanno l‘obbligo:
a) Di salvaguardare gli interessi del Consorzio.
b) Di pagare la quota sociale e le tasse,
c) Di sottostare agli ordini ed alle prescrizioni dell‘Assemblea e del Comitato nonché di attenersi alle prescrizioni federali e cantonali.
d) Di garantire che la monta delle femmine avvenga esclusivamente a mezzo di riproduttori iscritti al libro genealogico della propria razza.

Art. 12.
Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge o agli statuti che egli non abbia consentite entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.

III.Organi sociali

Art. 13.
Gli organi sociali sono:

a) L‘assemblea dei soci,
b) Il Comitato,
c) La Commissione di revisione dei conti.

Assemblea dei soci.

Art. 14.
L‘assemblea dei soci è l‘organo superiore del Consorzio. Ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio impedito a partecipare all‘assemblea può farsi rappresentare da un famigliare.

Art. 15.
L‘assemblea viene convocata, dal Comitato in via ordinaria entro la fine del mese di marzo per la presentazione e approvazione dei conti (consuntivo e preventivo). In via straordinaria, si riunisce per ordine del Comitato, oppure quando un quinto dei soci lo richiede, mediante istanza scritta e motivata, al Comitato.

Art. 16.
L‘assemblea è presieduta e diretta dal presidente in caso di nomine dal presidente del giorno. Essa sceglie preliminarmente gli scrutatori ed il metodo di votazione (alzata di mano o appello nominale). Il processo verbale in forma scritta o audio è redatto dal segretario/a e firmato dallo stesso, dal presidente e dagli scrutatori.

Art. 17.
L‘assemblea dei soci ha le seguenti attribuzioni:

a) Eleggere e revocare il Comitato e procedere alle nomine suppletorie. La revoca del Comitato può avvenire solo in caso di gravi trasgressioni dello Statuto, e la relativa domanda deve essere sottoscritta da un terzo dei soci e presentata al Comitato. La revoca può essere pronunciata con il consenso dei tre quarti dei soci presenti.
b) Nominare ogni anno la commissione di revisione composta di due membri e un supplente rieleggibili.
c) Decidere sull‘ammissione ed esclusione dei soci.
d) Deliberare sui conti, sul rapporto del Comitato e della commissione di revisione, determinare le eventuali gratificazioni dovute al Comitato.
e) Deliberare per ogni spesa superiore a Fr. 5000.-.
f) Contrarre prestiti e fissare il relativo importo e condizioni.
g) Modificare lo Statuto sociale,
h) Nominare eventuali commissioni speciali,
i) Dare l‘autorizzazione al Comitato per riscuotere le tasse, stare in giudizio, compromettere, transigere e fare valere i diritti del Consorzio nei confronti di terzi e dei membri.
l) Decidere lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio. m) Fissare l‘ammontare della quota sociale.

Art. 18.
L‘assemblea dei soci può deliberare solo sulle trattande all‘ordine del giorno.

Art. 19.
L‘ordine del giorno è spedito a tutti i soci entro 10 giorni dalla data dell‘assemblea. Le proposte presentate all‘assemblea ma non all‘ordine del giorno saranno rinviate al Comitato per essere sottoposte all‘assemblea successiva a meno che si decida l‘urgenza con il voto dei due terzi dei presenti. L‘urgenza non può essere dichiarata per la revoca del Comitato.

Art. 20.
Per la validità dell‘assemblea occorre la presenza di almeno un quinto dei soci. Non raggiungendosi questo quoziente dopo 30 minuti verrà convocata un‘altra assemblea che delibererà qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 21.
I membri del Comitato, quando si tratta dell‘approvazione della gestione e della nomina della commissione di revisione non hanno diritto di voto. I soci che hanno un interesse diretto con l‘oggetto in discussione non potranno partecipare alla discussione e alla votazione.

Art. 22.
L‘assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti:

a) La revisione parziale o totale dello statuto,
b) Nomina del presidente,
c) La dichiarazione d‘urgenza. ( Art. 19)
d) L‘autorizzazione al Comitato di stare in lite, compromettere o transigere, vendere e acquistare beni immobili.
e) Contrarre debiti di qualsiasi natura e disporre del patrimonio sociale per un importo superiore a Fr. 5000.-,
f) Revocare risoluzioni prese,
g) La revoca della commissione di revisione o del Comitato e l‘espulsione dei singoli membri,
h) Lo scioglimento del Consorzio e la liquidazione dello stesso.

Comitato

Art. 23
Il Comitato è composto di sette membri ripartiti possibilmente tra le diverse razze e di un supplente. Essi stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 24.
Non possono far parte del Comitato:

a) Due stretti parenti

Art. 25.
Il comitato nomina, il vicepresidente, il tenitore del registro un segretario/a e un cassiere/a. Le cariche di segretario e cassiere possono essere accumulate.

Art. 26.
Il Comitato è rappresentato dal Presidente o dal vicepresidente. Per i contratti vincolanti il Consorzio, occorre la firma del Presidente e del segretario. Tutti i versamenti e pagamenti saranno eseguiti mediante conto corrente postale o bancario.

Art.27.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato. Per far sì che una seduta del Comitato sia valida, occorre la presenza della maggioranza. In caso di votazione a parità, il voto del presidente vale il doppio.

Art. 28.
Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Presidente il vicepresidente o il Tenitore del libro genealogico lo reputa necessario o quando la convocazione è richiesta dalla maggioranza dei membri. In questo caso la riunione deve avvenire entro 5 giorni. Per essere valida, le deliberazioni dovranno ottenere il consenso della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, eccezione fatta per le nomine nel qual caso deciderà la sorte, prevarrà l’opinione sostenuta dal Presidente. Un membro del Comitato non può essere presente ad una discussione e deliberazione che riguardi il proprio interesse o quello di un suo parente, nei gradi contemplati dall‘art. 24.

Art. 29.
Tutte le deliberazioni dovranno essere messe a verbale in forma scritta o audio, che il Presidente o il vice presidente e il segretario devono firmare.

Art. 30.
Il comitato ha i seguenti compiti:

a) Redigere ogni anno il rendiconto e la relazione da presentare all‘assemblea.
b) Convocare l‘assemblea ed eseguire le deliberazioni prese dalla stessa.
c) Preavvisare le proposte fatte dai soci e che non siano state devolute a speciale commissione dell’assemblea.
d) Preavvisare l‘ammissione, l‘esclusione e la riammissione di soci (art. 5 e 10).
e) Elaborare i regolamenti interni,
f) Contrarre prestiti e disporre del patrimonio sociale per un importo non superiore a Fr. 5000.—, Il segretario/a redige il processo verbale delle assemblee e del Comitato, sbriga la corrispondenza; il cassiere/a provvede ai pagamenti e agli incassi di ogni genere.

Art. 31.
La commissione di revisione è composta di due membri e di un supplente. Il suo compito è quello di esaminare la gestione del Consorzio e riferire all‘assemblea.

IV. Finanziamento del Consorzio

Art. 32.
Il consorzio provvede al suo finanziamento con i seguenti mezzi:

a) quote dei soci,
b) mutui,
c) premi e sussidi federali, cantonali e comunali,
d) tasse straordinarie fissate dall‘assemblea secondo i bisogni. I conti si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. In ogni resoconto deve essere iscritta la sostanza netta ed il bilancio.

V. Disposizioni diversi

Art. 33.
La proposta per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio dovrà essere votata dai 2/3 dei soci presenti all‘assemblea espressamente convocata per questa trattanda. Se la proposta è accolta, l‘assemblea nomina una commissione incaricata della liquidazione.

Art. 34.
Ove gli statuti non dispongano circa l‘organizzazione ed i rapporti tra il Consorzio e i suoi membri, si applicano le disposizioni dell‘art. 60 e seguenti CCS.

Art. 35.
Il presente Statuto è stato approvato dall‘assemblea del 22 gennaio 2011.

 

Consorzio allevamento razze caprine svizzere presso Gerosa Pietro Tenitore del Registro Monte Generoso 6872 Salorino

Tel: +41 91 646 25 27 | Fax: +41 91 646 26 01

info@consorzioallevamentorazzecaprinesvizzere.ch